Art. 4.
(Norma transitoria).

      1. Fino all'anno 2010 possono essere utilizzati, nelle strutture di cui all'articolo 2, soggetti in possesso della specializzazione in andrologia, conseguita anche dopo il 1992, o soggetti in possesso della specializzazione in endocrinologia ad indirizzo andrologico, previa frequenza di un apposito corso finalizzato alla conoscenza delle malattie di pertinenza prettamente urologica, nonché soggetti in possesso della specializzazione in urologia.